Art. 2.

      1. L'articolo 8 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con i princìpi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e con i diritti inviolabili della persona».